di
Ennio Fiorio
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Lo spingipezzo
Siamo convinti che, nel campo della sicurezza, lo spingipezzo sia un attrezzo che i produttori delle macchine considerano una gran seccatura e che i falegnami nella migliore delle ipotesi sottovalutano, e nella peggiore buttano nel bidone dei rifiuti. Eppure, fin dal 1955 con il DPR 547, la normativa l’ha considerato come strumento indispensabile; l’art. 114 infatti recita: “1. La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili”. Inutile dire che tutte le norme successive hanno ripreso la prescrizione. Se consideriamo letteralmente la disposizione, dobbiamo dedurre che lo spingipezzo, spingitoio o spingilegno (ognuno lo chiama come gli pare) è da utilizzarsi nella lavorazione di pezzi di piccole dimensioni. Già, ma quanto piccoli? La ragione dovrebbe dirci che è piccolo qualsiasi pezzo per maneggiare il quale le nostre dita arriverebbero pericolosamente in vicinanza della lama. Ma la ragione ci dice anche che più il pezzo è piccolo e maggiore è il rischio di entrare in contatto con l’utensile da taglio... e qui cominciano i problemi.
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